
Quello della ristrutturazione della casa è un momento importante e difficile per chiunque. Gli impegni da organizzare sono molti, così come gli appuntamenti da gestire e le decisioni da prendere. Oltre alle questioni pratiche, c’è poi molta burocrazia da sbrigare e la legislazione non è sempre facile da comprendere.
Il Decreto Legge 201/2011, con l’allegato alla Legge 214 del 22 dicembre 2011, specifica le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e per spese congruenti a calamità naturali. Nel testo della legge sono indicate con specificità tutte le situazioni in cui questa detrazione può essere applicata e le modalità con cui viene restituita al titolare: qui, ne proviamo a dare un riassunto.
Legge 214 del 2011 sulle ristrutturazioni
Secondo la legge, dal 1° gennaio 2012 la detrazione dell’imposta lorda Irpef del 36% delle spese documentate (fino alla somma di 48mila euro) è estesa a tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Nelle spese elencate vengono inserite anche la progettazione e le prestazioni professionali relative all’esecuzione delle opere. Allo stesso modo, lo stesso beneficio spetta a chi deve eseguire interventi finalizzati al ripristino e alla ricostruzione di immobili danneggiati dopo eventi calamitosi, anche se la dichiarazione dello stato d’emergenza precede la data di entrata in vigore della norma.
La legge riguarda poi anche la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e a quelli finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche con la costruzione di ascensori e montacarichi. Inoltre, la detrazione al 36% coinvolge chi deve realizzare opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico e alla cablatura degli edifici e, più in generale, al conseguimento di risparmi energetici.
La detrazione Irpef del 36% della legge del 2011 coinvolge poi l’adozione di misure antisismiche, soprattutto relative alla messa in sicurezza statica e si può applicare anche nelle situazioni di bonifica dall’amianto e in tutte quelle opere che hanno lo scopo di prevenire gli infortuni domestici.
Come avviene la detrazione
La detrazione in oggetto è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili e viene ripartita in dieci quote annuali. Se l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi viene venduta, la detrazione non usata viene trasferita per i restanti periodi di imposta all’acquirente dell’unità immobiliare. Se, invece, muore chi ha diritto di riscossione della detrazione, la fruizione del beneficio passa all’erede. In ogni caso, se si necessita di maggiori informazioni in merito a questa legge o a qualche disposizione attuale, è sempre bene chiedere ed informarsi con gli addetti ai lavori.