Economia

Assicurazione professionale architetti: presso quale ente stipularla? Che cosa copre?

Assicurazione

Ogni categoria professionale fa riferimento a una specifica assicurazione in grado di coprire il professionista dai rischi connessi alla sua attività. Si tratta quindi di una prevenzione obbligatoria estremamente importante che riguarda ogni settore. Ma come funziona l’assicurazione professionale architetti? Quali sono gli enti che la offrono e quali sono i rischi che è in grado di coprire? Di seguito, in breve, tutto quello che dovete sapere.

A chi si applica?

Come abbiamo accennato, i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza RC professionale in grado di coprirli da eventuali danni e rischi, sia in ambito di responsabilità civile che penale. Tale obbligo è stato stabilito con il DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni).

Per quanto riguarda nello specifico gli architetti (ma anche i pianificatori e i paesaggisti), l’obbligo è valido se l’attività è svolta in proprio e in maniera occasionale e autonoma, mentre viene meno per gli architetti che lavorano quali dipendenti, sia di enti pubblici che privati. Per gli studi associati, infine, la norma prevede che tutti i soci e i collaboratori che svolgono attività professionale in nome e per conto dello studio devono essere iscritti a una assicurazione professionale architetti.

In ogni caso, l’architetto autonomo deve essere in possesso di assicurazione professionale architetti già nel momento stesso in cui accetta un incaricato.

Assicurazione professionale architetti: cosa copre?

Ma quali sono i vantaggi del poter contare su una assicurazione professionale architetti? Come per ogni polizza assicurativa, anche quella riservata agli architetti ha in primo luogo il fine di proteggere sia il professionista che il cliente da danni causati da negligenze da parte del professionista nel corso dello svolgimento dell’attività professionale. Si tratta quindi di una copertura valida tanto per la responsabilità civile che amministrativa, penale e disciplinare.

Ma cosa copre l’assicurazione professionale architetti in concreto? In generale, copre i danni causati a:

  • Negligenza, ovvero tutti quei danni sofferti dal cliente a causa della trascuratezza da parte del professionista delle regole principali che regolano la sua attività;
  • Imprudenza, ovvero i danni causati dall’imprudenza del professionista a danno al cliente;
  • Imperizia, cioè i danni conseguenti alla mancanza di competenze da parte del professionista.

In caso si verifichino questi danni, l’assicurazione professionale architetti provvede a risarcire il cliente. Il risarcimento è calcolato sulla base del livello di gravità della colpa del professionista, che si divide in colpa lievissima, lieve o grave.

Tra i rischi coperti, invece, troviamo quattro diversi tipi di danni:

  • Civile
  • Amministrativo
  • Penale
  • Disciplinare
  • danni patrimoniali
  • responsabilità civile contrattuale
  • Danni conseguenti a colpa grave o lieve
  • violazione della privacy
  • colpe a carico di dipendenti e collaboratori
  • danni derivanti dalla perdita di documenti
  • conseguenze di atteggiamenti diffamatori
  • Ingiuria

L’unico caso in cui l’assicurazione professionale architetti non ha potere è quello in cui il professionista si macchi di colpe gravi in seguito ad un illecito.

Con quale ente stipularla?

Per ogni attività professionale esiste un punto di riferimento per quanto riguarda la copertura assicurativa. L’assicurazione professionale architetti generalmente è rappresentata da INARCASSA, ovvero la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (CNPAIALP). L’ente, fondato nel 1958, ha il preciso scopo di assistere i professionisti, anche in relazione al trattamento pensionistico. Ciononostante, l’assicurazione professionale architetti può essere anche scelta in regime di libero mercato. In altre parole, il professionista può valutare liberamente a quale ente affidarsi in base alle sue necessità personali, purché sia coperto da assicurazione RC, obbligatoria per i casi di cui sopra.

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