
Quando parliamo di detenzione forzata, la mente corre inevitabilmente al lockdown causato dalla pandemia, quel periodo alienante che nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover sopportare, e che in molti hanno definito “arresti domiciliari”.
La definizione non è del tutto errata, la reclusione forzata presso la propria abitazione, infatti, è la conseguenza di qualcosa che si à fatto, di un reato che è stato commesso. Gli arresti domiciliari sono un’alternativa al carcere, una pena notevolmente più lieve rispetto alla detenzione presso un istituto di pena, e meno limitante. Ma, nel caso dell’epidemia di Covid, però, nessuno di noi aveva colpe di alcun tipo.
Perché vengono concessi gli arresti domiciliari
Chi invece ha commesso un reato, ha la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari solo a determinate condizioni. La condizione primaria per poter ottenere un alleggerimento della pena, è la mancanza di recidiva.
Se la persona condannata delinque per la prima volta, e il tipo di reato non contempla la reiterazione dello stesso, il tribunale di sorveglianza competente può concedere la misura degli arresti domiciliari.
Nel caso in cui, però, la persona arrestata mostra una predisposizione ulteriore a delinquere, reiterando il reato nonostante la misura cautelare, il magistrato può inasprire la pena e disporre il trasferimento presto un istituto penitenziario.
Come è cambiata la legge
Fino al 1975 la legislazione italiana prevedeva gli arresti domiciliari come misura alternativa alla detenzione. La liberazione anticipata, o l’affidamento in prova ai servizi sociali, oltre alla semilibertà, erano l’unica alternativa alla reclusione presso un istituto di pena. Con la legge n. 354 del 26 luglio 1975, tutto questo è cambiato, ed è stata introdotta la misura degli arresti domiciliari.
Le condizioni per ottenere gli arresti domiciliari
Gli arresti domiciliari vengono concessi nel caso in cui, in presenza di una pena già disposta, quella residua sia inferiore ai 4 anni. Detenzione domiciliare concessa, inoltre, anche in presenza di situazioni familiari particolari.
Se la persona condannata, ad esempio, è in stato interessante, oppure ha la responsabilità genitoriale di figli conviventi di età inferiore ai 10 anni. Stesso criterio in presenza di un padre che si trovi a convivere, e ad avere la responsabilità, di ragazzi di età inferiore ai 10 anni, sui quali esercita la potestà in mancanza della madre, perché deceduta o perché impossibilitata ad attendere al suo ruolo.
Arresti domiciliari in caso di condizioni di salute precarie
La legge italiana prevede l’applicazione della detenzione domiciliare anche in caso in cui la persona condannata risulti in condizioni di salute precarie o gravi, e che richiedono l’intervento giornaliero di medici o macchinari salvavita.
Arresti domiciliari anche per persone di età superiore ai 60 anni, o diversamente abile, medesimo provvedimento anche se l’imputato ha meno di 21 anni e deve attendere ad obblighi di studio, salute o famiglia. Linea morbida anche per chi deve affrontare ancora una pena inferiore a 2 anni, anche se si paventa l’ipotesi di reiterazione del reato.
Prevenire l’affollamento delle carceri
Quella degli arresti domiciliari è una misura istituita, inizialmente, per venire incontro alle esigenze di chi, per motivi personali o legati alla salute, non può vivere in regime di detenzione ordinaria. Con il tempo questa misura ha assunto un carattere di tipo preventivo, per contrastare il fenomeno dell’affollamento delle carceri.