Le leggi relative al licenziamento nel periodo di prova sono diverse da quelle che possono essere applicate a qualsiasi rapporto lavorativo. Lo scopo della legge è quello di lasciare libere le parti di valutare la convenienza del rapporto. Nel corso del periodo di prova, il datore di lavoro ha la possibilità di verificare le capacità del lavoratore e questi, può valutare le condizioni di svolgimento del lavoro e il carico di lavoro richiestogli.
La maggior parte dei contratti di lavoro, infatti, prevede un periodo iniziale di prova in cui può capitare che sia datore di lavoro che il lavoratore possano cambiare idea. Nel corso di questo periodo, c’è un principio secondo il quale entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Ma non sempre questo recesso può essere considerato legittimo.
Come funziona il periodo di prova?
Il periodo di prova è un lasso di tempo previsto da varie tipologie di contratto di lavoro che permette alle parti di valutare quanto possa essere conveniente il rapporto. La durata della prova è stabilita dai contratti collettivi nazionali e può variare in base alla qualifica e alle mansioni da ricoprire.
Solitamente, la legge prevede dei limiti di tempo per il periodo di prova compresi tra i tre e sei mesi, a seconda del ruolo assegnato. Si può prevedere anche una proroga del periodo inizialmente stabilito, qualora necessario, ma solo se consentito dal contratto collettivo. Nel corso di questo lasso di tempo entrambe le parti possono decidere di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, anche entro un termine prestabilito.
Assunzione definitiva o licenziamento
Concluso il periodo di prova, se non è avvenuto alcun recesso da ambo le parti, l’assunzione si può ritenere definitiva e il servizio prestato si calcola come anzianità di servizio per il lavoratore. Non occorre alcuna formalità per la conferma del rapporto di lavoro.
Qualora, invece, il datore di lavoro non ritenga superata la prova potrà presentare il licenziamento per mancato superamento della prova senza obbligo di preavviso o di indennità. Questo potrà avvenire anche prima che sia terminato il periodo della prova, tranne che sul contratto non sia esplicitato un termine minimo di durata della prova. Allo stesso modo, il lavoratore che non vuole proseguire il rapporto di lavoro potrà decidere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione o di preavviso.
Quando un licenziamento durante il periodo di prova è illegittimo?
Nonostante la normativa conceda al datore di lavoro la possibilità di licenziare il dipendente in prova senza obbligo di motivazione della propria scelta, non sempre il licenziamento viene considerato legittimo.
Il licenziamento deve sempre essere collegato a un mancato superamento della prova, quindi fondato sulla verifica della capacità professionale del lavoratore, sul suo comportamento tenuto nel corso del periodo di prova e mai su motivi illeciti. Pertanto, il recesso durante il periodo di prova viene considerato illegittimo:
- se il lavoratore non è stato valutato sulle mansioni per le quali era previsto il periodo di prova;
- se il lavoratore non è stato provato per un periodo sufficiente che consenta un’idonea valutazione delle sue capacità;
- se è stato intimato per motivi diversi dal mancato superamento della prova (discriminatori o illeciti);
- se è avvenuto senza la previsione scritta del patto di prova e prima del termine minimo di durata.