
Ormai da 3 anni i professionisti italiani hanno imparato ad operare regolarmente con la fattura elettronica. Essa dal 1 gennaio 2019 è divenuta obbligatoria per tutti i soggetti possessori di partita IVA, fatto salvo per alcuni di loro che ne erano espressamente esonerati. Esonero che viene poi annullato dal 1 luglio 2022 quando anche i forfettari saranno obbligati all’utilizzo della e-fattura.
A decidere questa modifica il decreto PNRR 2 il quale si sofferma anche sull’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non operanti stabilmente nel territorio nazionale.
Ma se la fattura elettronica non sembra creare grandi problematiche ciò che sembra maggiormente preoccupare i professionisti italiani è l’esterometro. Vediamo nel dettaglio.
Fattura elettronica: niente più proroghe per l’esterometro
Dal 1 luglio 2022 anche i forfettari e coloro che agiscono in regime di vantaggio dovranno utilizzare la fattura in formato elettronico. Lo potranno fare con le consuete modalità già collaudate e già conosciute alla maggior parte dei possessori di partita IVA. Utilizzando delle piattaforma specializzate come quella messa a disposizione da Gestisco Italia con la sua FatturaPro. Per maggiori dettagli consultare il sito fatturapro.click.
Il decreto che ha previsto tale cambiamento non si è certo fermato solo a questo. Ad esempio non vi è stata, come invece ci si aspettava, nessuna proroga per quello che concerne l’esterometro. Questo cosa significa? Che a partire dal 1 luglio 2022 l’esterometro dovrà essere gestito a flusso continuo con le modalità della fatturazione elettronica e negli stessi termini.
Non sono poche le richieste di proroga, che comunque sembra non verranno accolte. Non si potrà, quindi, confidare nella scadenza trimestrale ottenuta in precedenza a riguardo. In altre parole è possibile affermare che tutte le operazioni che avvengono con soggetti che non sono stabiliti nel territorio dello stato dovranno non solo essere trasmesse telematicamente, ma in maniera veloce, rispettando le tempistiche imposte dalla legge. Esattamente come gli scambi con altre aziende site sul territorio.
Nello specifico il decreto prevede che:
- obbligo del formato di trasmissione elettronico sia per le operazioni attive che passive;
- la comunicazione che riguarda la trasmissione delle operazioni attive riguardano solo i documenti che certificano i corrispettivi;
- abbrevia i tempi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Specifica sulle tempistiche
Cerchiamo allora di comprendere nello specifico di quali tempistiche reali si sta parlando. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni che avvengono nei confronti dei soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, deve avvenire entro gli stessi termini delle fatture o dei documenti che vanno a certificarne i corrispettivi.
Invece la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato che hanno luogo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento prova dell’operazione o della sua effettiva esistenza.
Le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, richiedono l’utilizzo del tipo di documento TD01, con “XXXXXXX” che va a valorizzare il campo codice destinatario.
Per quello che invece riguarda le fatture passive il cliente italiano dovrà generare un documento di tipo “TD17”,”TD18” e “TD19” da trasmettere al Sistema di interscambio.
Estensione dell’obbligo di fattura elettronica
Obblighi, quelli visto fino a questo momento, che sempre dal 1 luglio 2022 toccheranno non solo i soggetti che già dal 2019 erano obbligati alla fatturazione elettronica, ma anche a coloro, per cui, in principio era prevista un’esenzione.
Perchè in origine, alcuni soggetti non avevano alcun obbligo di fattura elettronica, stiamo parlando di coloro che agiscono in regime forfettario, in regime minoritario o con un fatturato inferiore ai 65.000 euro. L’essere esonerati non si traduceva però nell’impossibilità di aderire a tale in maniera completamente volontaria.
Una mossa questa che sembrerebbe offrire una maggiore spinta verso il riuscire a contrastare in maniera definitiva l’evasione fiscale, scopo con cui è nata la fattura elettronica ed è stata poi seguita quest’anno dallo scontrino elettronico e dai corrispettivi telematici. Un cambiamento radicale se si pensa alla modalità cartacea a cui erano abituati tutti fino ad appena qualche mese prima.
Ora nessuna proroga per la comunicazione in formato telematico anche degli scambi che avvengono con l’estero sia in entrata che in uscita.