Economia

Disoccupazione contratto a progetto: si può ottenere? A chi chiedere?

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Dal 2018 è stato istituito dall’INPS un nuovo sussidio di disoccupazione destinato a quei lavoratori dipendenti che hanno perso, involontariamente, il proprio contratto di lavoro dipendente a tempo determinato oppure indeterminato e che sono in possesso di specifici requisiti di accesso.
E’ opportuno far chiarezza su alcuni aspetti che riguardano tale indennità in particolare, quali siano i requisiti di accesso e a chi rivolgersi per poter ricevere tale beneficio.

Una domanda particolarmente frequente tra chi è già titolare di un’indennità di disoccupazione è che cosa succeda nel caso in cui, durante il periodo di fruizione di questo beneficio, si riceve una proposta di lavoro a progetto. In particolare, ci si domanda se accettando tale proposta si perde il diritto alla prestazione oppure rimane valida.

Inoltre, molti titolari di contratti a progetto si chiedono se, nel caso di interruzione involontaria del proprio rapporto di lavoro, sia possibile anche per loro richiedere tale sostegno economico. L’articolo tenta di far chiarezza su alcuni aspetti essenziali che riguardano l’indennità di disoccupazione nel caso di contratti di lavoro a progetto.

Si perde l’identità di disoccupazione con un contratto a progetto?

La Naspi (la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sostegno economico versato mensilmente e destinato a lavoratori e alle rispettive famiglie nel caso di interruzione involontaria di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato oppure indeterminato. Introdotta nel 2018 dall’INPS, il Naspi è destinato ad apprendisti, soci di cooperativi con contratto di lavoro subordinato, personale artistico e dipendenti della pubblica amministrazione. Per poter accedere a tale indennità è indispensabile in primo luogo possedere uno status di disoccupato involontario, ossia non aver receduto dal contratto o aver subito un licenziamento. Inoltre, è indispensabile aver accumulato contributi per 13 settimane negli ultimi quattro anni e di aver svolto almeno trenta giorni di lavoro effettivo nel corso dell’ultimo anno solare.

Ci si chiede molto spesso se l’accettazione di un contratto di lavoro a progetto che dovesse essere proposto nel periodo di ricezione del contributo, comporti necessariamente la sospensione del sostegno Naspi. La circolare INPS del 16 marzo 2018 ha ufficialmente chiarito questo dubbio dettando disposizioni precise. In particolare, mentre nel caso di prestazioni occasionali con una durata complessiva non superiore ai trenta giorni, e con un reddito complessivo non superiore ai 5000 euro si mantiene lo status di disoccupato involontario, qualora si ottenesse un contratto a progetto l’indennità viene sospesa.

Il contratto di lavoro a progetto, infatti, viene classificato come un vero e proprio contratto di lavoro subordinato. In questo caso, è necessario che il titolare del contratto comunichi espressamente all’INPS l’avvenuta firma e accettazione del lavoro a progetto. Nel caso di mancata comunicazione, al momento del versamento all’INPS dei contributi a nome del lavoratore da parte del datore di lavoro, l’incongruenza verrà rilevata e sarà necessario restituire l’ammontare di indennità percepito.

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti a progetto

Cosa succede invece nel caso in cui si perde un contratto di lavoro a progetto? Anche in questo caso, si ha il diritto di presentare una domanda per l’indennità di disoccupazione seppur siano previste alcune differenze rispetto a quanto previsto nel caso di interruzione involontaria di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. In questo caso, infatti, non è previsto il versamento di somme mensili ma un’erogazione unica dell’intero ammontare.

Per poter accedere a tale sostegno è necessario che il lavoratore sia iscritto alla gestione separata INPS e sia in possesso di alcuni requisiti minimi tra cui: la collaborazione sia terminata per il completamento del lavoro oggetto del contratto, il lavoratore abbia instaurato rapporti contrattuali con un unico datore di lavoro, il reddito lordo complessivo non sia superiore ai 20000 euro lordi e che il periodo di disoccupazione si sia protratto per almeno due mesi consecutivi. Entro trenta giorni dal momento in cui sussistono tutti i requisiti, la domanda deve essere presentata all’INPS che provvederà, previa valutazione, alla sua accettazione

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