Economia

Codice tributo 6782: quando inserirlo nel modello F24? Cosa indica?

modello f24

Con la sigla “codice tributo 6782” si intende quella denominazione che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, identifica il recupero di eventuali versamenti effettuati in eccedenza. Essi sono da intendersi in relazione alle ritenute da lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi differenti e al lavoro dipendente. Secondo quanto riportato da un documento diffuso proprio dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di una sigla che serve a comunicare una compensazione delle eccedenze versate nei casi di lavoro dipendente (e assimilati, nonché assistenza fiscale) e di lavoro autonomo, provvigioni e, in generale, tutte quelle fonti di reddito non assimilabili altrove e messi in evidenza o all’interno del modello di dichiarazione “770 semplificato”, oppure, in caso di ritenute su redditi derivanti da capitale, nel modello di dichiarazione “770 ordinario”.

In genere è compito del sostituto d’imposta redigere il modello 770 semplificato ed egli, se fosse presente l’eventualità di inserimento del codice tributo 6782, lo andrà ad inserire nel quadro SX1, colonna 4, come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nel caso in cui il sostituto d’imposta non effettui nessuna scelta, ovvero non inserisca nessuna sigla, l’Agenzia provvederà a compensare le eccedenze versate nel periodo d’imposta relativo all’anno successivo a quello preso in esame.

Nell’eventualità in cui tali eccedenze dovessero rimanere anche in seguito alla compensazione (o se la dichiarazione non viene presentata), il sostituto d’imposta potrà richiederne il rimborso. Sebbene il codice tributo 6782 venga utilizzato all’interno del modello F24 in genere dopo la presentazione della dichiarazione, può anche avvenire il contrario: in questo caso il diritto al rimborso comincerà a maturare a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l’eccesso.

Le compensazioni durante l’anno

Qualora il contribuente abbia versato più imposte di quanto dovuto, non solo si può richiederne la compensazione utilizzando il codice tributo 6782 all’interno del F24, ma lo si può fare anche nel corso dell’anno. In questo caso le sigle tributo da scrivere per ottenere il recupero dei crediti saranno il 1627 (relativo all’eccedenza di versamenti in seguito a lavoro dipendente o assimilati) oppure il codice 1628 (che si usa in caso di lavoro autonomo, provvigioni o redditi differenti).

Ipotizzando che si desideri richiedere il pagamento del versato in eccesso relativamente a un codice 1040, ne consegue che si potrà utilizzare sia il codice tributo 1628 a partire dal mese successivo al versamento dell’importo maggiorato, sia quello 6782 come nel modello 770.

Cosa si intende per modello F24

Il modello F24 è uno dei fondamenti del sistema fiscale italiano e viene utilizzato per pagare vari tipi di imposta. Si tratta, appunto, di un vero e proprio modulo utilizzato dal contribuente per pagare imposte, tributi e altre somme sia allo Stato direttamente, ma anche alle Regioni, ai Comuni, o ad altri Enti di varia natura. L’F24 viene usato sia dai lavoratori dipendenti, sia da quelli autonomi, ovvero quelli in possesso di Partita Iva: per questi ultimi l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’obbligo di compilazione online. Il modello F24 detto “unificato“, invece, permette al contribuente di pagare il dovuto tutto in un’unica tranche, richiedendo in automatico l’eventuale compensazione di importi a credito.

Le imposte che è possibile pagare con l’F24 sono l’Irpef, l’Iva, l’Irap, l’Imu, i contributi da versare dall’Inps e agli altri Enti, le tasse regionali e quelle comunali, la Tari e le varie imposte relative alla vendita o alla locazioni di immobili. Inoltre, questo è il modello da usare per versare le somme richieste in caso di accertamento fiscale o di ravvedimento. Se questo modulo per alcune categorie di cittadini è pagabile anche fisicamente in formato cartaceo (in banca o in Posta, ad esempio), per altri, come i lavoratori autonomi, va sempre inviato in formato digitale all’Agenzia delle Entrate.

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