Economia

Astensione facoltativa scuola: come funziona? Si percepisce uno stipendio ridotto?

Insegnanti

Può arrivare, nella vita di ogni persona, il momento in cui si ha necessità di prendere una pausa dal lavoro per dedicarsi alla propria famiglia. In particolare, ci riferiamo al periodo che vede protagonista l’arrivo di un figlio. Per il periodo di maternità e paternità sono infatti previsti dei congedi parentali, che si sostanziano nella astensione facoltativa. Anche chi è impiegato come insegnante e sta per avere un figlio può chiedere il congedo parentale, ma come funziona l’astensione facoltativa scuola? A quanto ammonta lo stipendio durante il congedo parentale? Ecco, in breve, tutto quello che dovete sapere.

Astensione facoltativa scuola: in cosa consiste il congedo parentale?

L’astensione facoltativa, scuola o meno quale ambito di lavoro, è anche detta “congedo parentale”. Si tratta di un periodo di tempo ha una durata minima di 5 mesi, relativamente per le donne in gravidanza, e di periodi inferiori per i padri che intendono usufruire del diritto alla paternità.

Il periodo di astensione facoltativa scuola per gravidanza può avere un inizio variabile. Si può infatti far coincidere con l’inizio del settimo, dell’ottavo o del nono mese di gravidanza. Quando iniziare il periodo di astensione per maternità (astensione che, lo ricordiamo, è obbligatoria) è una decisione che spetta alla donna in accordo con il medico curante, che deve certificare i presupposti e la sicurezza per mamma e bambino nell’ambiente di lavoro.

Al termine del periodo di astensione per maternità obbligatoria ed entro i 12 anni di età del bambino, si può chiedere l’astensione facoltativa, ovvero il congedo parentale. La durata massima complessiva, comprensiva cioè dei periodi richiesti da entrambi i genitori, è di dieci mesi. Durata che può aumentare a undici mesi nel caso in cui il padre richiede l’astensione facoltativa per minimo 3 mesi. L’astensione facoltativa scuola può essere richiesta sia per un periodo continuativo che frammentato nel tempo.

Nello specifico, la madre può richiedere fino a 6 mesi di astensione facoltativa scuola. Il padre, allo stesso modo, può usufruire di massimo 6 mesi, che possono essere portati a 7 solo se, come detto, si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi. Caso diverso per i genitori single, i quali possono usufruire di 10 mesi.

Congedo parentale e stipendio

Durante il periodo dell’astensione facoltativa scuola la retribuzione del richiedente è pari al 30% della busta paga. Ciò sia nel caso in cui si chieda il congedo parentale entro i 6 anni del bambino, sia se si richiede tra i 6 e gli 8 anni per chi gode di un reddito personale inferiore a 2,5 volte la pensione minima. Se richiesto dagli 8 ai 12 anni, non si ha diritto alla retribuzione.

Per il CCNL di riferimento per la scuola, lo stipendio per il primo mese di astensione facoltativa scuola è pari al 100% della busta paga. Successivamente, si passa al 30% della busta paga come di norma.

Astensione facoltativa scuola: le differenze

Al contrario di altri comparti, l’astensione facoltativa scuola, ovvero per chi rientra nel CCNL del comparto scuola, dà diritto anche a:

  • Massimo 30 giorni all’anno di astensione retribuita al 100% fino ai 3 anni di età del bimbo;
  • 5 giorni di astensione all’anno dai 3 agli 8 anni del bimbo, non retribuiti.

Anche durante l’astensione facoltativa si matura comunque l’anzianità di servizio, ma non si maturano ferie né, come visto, si ha diritto alla retribuzione oltre un certo limite di tempo.

 

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